Prima del DPR 151/11, si richiedeva il rilascio del CPI, poi veniva dichiarato l'inizio delle attività con la DIA e i vigili del fuoco dopo il sopralluogo
rilasciavano il CPI, che era l'autorizzazione permanente all'esercizio.
Oggi, secondo il DPR 151/11, prima dell'inizio di esercizio dell'attività si
deve presentare la SCIA antincendio che è già autorizzazione permanente all'esercizio (da non confondersi con le altre SCIA: SCIA per ottenimento
agibilità, per inizio attività commerciale, etc.). I vigili del fuoco eseguono poi una visita tecnica entro generalmente 60 gg,
verificano la regolarità della SCIA e rilasciano un verbale di visita tecnica, che in alcuni casi si chiama VVT e in altri (per esercizi Cat. A) CPI.
Per essere ancora più chiari, il CPI non è più l'attestato finale di un procedimento autorizzativo, ma costituisce ora il risultato del controllo
effettuato per le attività rientranti nella categoria C.