Prevenzione incendi

Grazie a moderni metodi di progettazione e tecnici costantemente aggiornati ottimiziamo il vostro progetto di adeguamento antincendio secondo le specifiche necessità e nel rispetto delle normative vigenti.

Certificazioni consulenza

Consulenza e pratiche antincendio

  • Pratiche vigili del fuoco, CPI
  • Elaboriamo progetti antincendio per tutte le categorie
  • Compiliamo SCIA antincendio come richiesto da normativa
  • Compiliamo domanda attestazione di rinnovo
  • Assistenza nella stesura delle richieste di deroga.

Ingegneria strutturale

Ingegneria del fuoco

  • Metodi prescrittivi o prestazionali per realizzare nuovi edifici o adeguare l'esistente
  • Verifiche globali e locali di resistenza al fuoco per strutture in cemento armato, c.a.p., acciaio, legno, muratura.
  • Edilizia architettura

    Impianti antincendio

  • Progettazione degli impianti antincendio con valutazione rapporto costi/benefici.
  • Si svolge in oltre attività di progettazione per gli impianti di rilevazione e sistemi di evacuazione di fumi e calore.
  • FAQ - Domande frequenti

    Studio ingegneria, finestra
    - Sì, se è un'attività compresa nell'allegato I del DPR 151/2011 (lista che è stata e viene periodicamente aggiornata/modificata). Per queste attività (es. autorimesse con più di 300 mq) è necessario elaborare un progetto antincendio e prima dell'inizio delle attività presentare la SCIA antincendio.

    - No, se è un'attività/struttura non inclusa nell'allegato. Esempio le strutture sanitarie ≤25 posti letto. Va chiarito però, che nonostante queste attività non siano sottoposte a SCIA antincendio e al relativo controllo, potrebbero comunque essere soggetto di una visita tecnica a campione da parte dei VVF.
    Prima del DPR 151/11, si richiedeva il rilascio del CPI, poi veniva dichiarato l'inizio delle attività con la DIA e i vigili del fuoco dopo il sopralluogo rilasciavano il CPI, che era l'autorizzazione permanente all'esercizio.

    Oggi, secondo il DPR 151/11, prima dell'inizio di esercizio dell'attività si deve presentare la SCIA antincendio che è già autorizzazione permanente all'esercizio (da non confondersi con le altre SCIA: SCIA per ottenimento agibilità, per inizio attività commerciale, etc.). I vigili del fuoco eseguono poi una visita tecnica entro generalmente 60 gg, verificano la regolarità della SCIA e rilasciano un verbale di visita tecnica, che in alcuni casi si chiama VVT e in altri (per esercizi Cat. A) CPI.
    Per essere ancora più chiari, il CPI non è più l'attestato finale di un procedimento autorizzativo, ma costituisce ora il risultato del controllo effettuato per le attività rientranti nella categoria C.
    - Sì, se compresa nell'allegato I del DPR 151/2011.
    A seconda della categoria potrebbe essere soggetta a visita tecnica obbligatoria (cat. C) o a campione (cat. A e B). Ad esempio una struttura sanitaria di 25-50 posti letto, rientrerà nella categoria A e sarà soggetta a controlli a campione.
    - No, se non inclusa nell'allegato. Va chiarito però, che nonostante queste attività non siano sottoposte a SCIA antincendio e al relativo controllo, potrebberò comunque essere soggetto di una visita tecnica a campione da parte dei VVF.
    La SCIA Antincendio va presentata prima dell'inizio di esercizio dell'attività, dura 5 anni(per alcune eccezioni 10 anni) dopo i quali va sempre rinnovata. Va rinnovata anche in caso di modifica delle condizioni di sicurezza o di voltura.
    In caso di omessa presentazione SCIA per tutte le attività soggette (cat. A, B e C) si rischia secondo l’articolo 20 comma1 del d.lgs. 139/06 (vedasi anche succ. dlgs 97/2017) l'arresto sino ad un anno o un ammenda da 258 euro a 2.582 euro. Sanzioni penali simili sono previste anche per dichiarazioni mendaci: reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.
    Vengono punite ancora ad esempio la mancata effettuazione dei lavori di cui al progetto approvato secondo D.LGS N. 81/2008 con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.
    In caso di mancata SCIA o richiesta di rinnovo, oltre alle sanzioni suddette, si potrebbe rischiare di vedersi sospesa l'attività. Il prefetto può infatti disporre a sua discrezionalità tale sospenzione fino all'adempimento dell'obbligo.
    Verifica la completezza formale della documentazione da presentare e rilascia in caso di esito positivo la ricevuta di avvenuta presentazione. La ricevuta di avvenuta presentazione della SCIA, è titolo abilitativo all’esercizio dell’attività ai fini antincendio. La presentazione può avvenire direttamente al Comando provinciale oppure attraverso il SUAP.
    Il Comando, entro 60 giorni, effettua il sopralluogo (sempre o a campione a seconda della Categoria), volto ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Per le attività rientranti nella categoria C rilascia poi Cpi, per le altre categoria un verbale VVT.
    In presenza di documentazione incompleta od irregolare, il Comando può richiedere una integrazione entro trenta giorni.
    In caso di presenza contemporanea di attività di categoria A, B e C, il progetto da sottoporre a valutazione del Comando deve riferirsi alle sole attività di cat. B e C. La presenza di attività di cat. A deve essere indicata negli elaborati e nella relazione tecnica unicamente per la valutazione di eventuali interferenze.
    Il nostro studio si occupa della completa gestione delle pratiche antincendio, ovvero:

    - Elaboriamo progetti antincendio per tutte le categorie,
    - Compiliamo SCIA antincendio come richiesto da normativa,
    - Compiliamo domanda attestazione di rinnovo,
    - Assistenza nella stesura delle richieste di deroga.

    Saremo felici di discutere con voi il Vostro progetto e di fornirvi un primo parere senza impegno.

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