Martedì, 17 Luglio 2018 09:28

Ristrutturare un edificio esistente

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Ristrutturare un edificio esistente

La parola ristrutturare, generata dalla apposizione della particella ri- al verbo strutturare, significa nella sua accezione prima strutturare nuovamente e/o su basi diverse. Un’azione che per definizione va a coinvolgere l’essenza stessa delle cose. Con “ristrutturare casa” si intende nell’uso comune più generalmente qualsiasi intervento manutentivo straordinario o talvolta anche semplicemente un ammodernamento che magari non coinvolge in alcun modo le parti strutturali.

Dal punto di vista legislativo assume grossa rilevanza che tipo di ristrutturazione viene effettuata su di un edificio esistente, infatti se l’intervento riguarda anche la struttura portante, allora scatta l’obbligo di valutarne il suo effetto dal punto di vista della sicurezza sismica. A seguito di tale valutazione, la norma prevede la necessità ed il tipo di intervento sismico da effettuarsi.

La normativa sismica prevede diversi tipi di intervento a seconda dell’entità delle modifiche da eseguire sull’edificio da ristrutturare. Questi sono trattati nel capitolo 8 delle nuove Norme Tecniche sulle Costruzioni (NTC2018) del 17 gennaio 2018.

La norma individua le seguenti categorie di intervento:

  • interventi di riparazione o locali: interventi su singoli elementi strutturali che non riducono le condizioni di sicurezza preesistenti. Questi interventi non sono sottoposti a collaudo statico;
  • interventi di miglioramento: interventi per aumentare la sicurezza strutturale, senza necessariamente raggiungere i livelli di sicurezza che sono fissati dalla norma stessa;
  • interventi di adeguamento: interventi per aumentare la sicurezza strutturale che raggiungano i livelli di sicurezza fissati dalla norma stessa.

Più in dettaglio:

Interventi di riparazione o locali

Sono interventi che non cambiano significativamente il comportamento globale della costruzione. Sono pensati per:

  • ripristinare le caratteristiche iniziali di elementi o parti danneggiate;
  • migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche non danneggiati;
  • impedire meccanismi di collasso locale;
  • modificare un elemento o una porzione limitata della struttura.

Il progetto degli elementi interessati alla riparazione dovrà dimostrare che non si sono prodotte modifiche sostanziali al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli interventi non comportino una riduzione dei livelli di sicurezza preesistenti. L’esempio più classico è l’apertura di un vano in una parete portante o l’ampliamento o modifica di una finestra o di una porta già esistenti. In questo caso andrà calcolata la situazione della parete prima e dopo l’intervento e andrà dimostrato che le variazioni di rigidezza e di resistenza sono trascurabili. A seguito di queste valutazioni, ad esempio, potrebbe essere necessario intervenire per ripristinare la rigidezza di un setto portante effettuando una cerchiatura metallica attorno alla nuova apertura.

Interventi di miglioramento

Il progetto valuta la totalità della struttura. Va individuato ζE cioè il rapporto, generalmente minore di 1, tra l’azione sismica massima sopportabile dalla struttura e l’azione sismica massima che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione. Le azioni contemporaneamente presenti oltre al sisma sono le stesse di quelle che si adottano per le nuove costruzioni. Tralasciando le considerazioni relative ai beni culturali e all’edilizia scolastica, il valore di ζE, a seguito degli interventi di miglioramento, dovrà aumentare di un valore comunque non minore di 0,1.

Quindi, potremmo essere nel caso del miglioramento se non siamo nel caso dell’intervento locale e nemmeno dell’adeguamento (meglio specificato nel seguito).

Interventi di adeguamento

Se tralasciamo i casi particolari di edifici strategici e di edifici scolastici, l’adeguamento è un intervento obbligatorio nei seguenti casi:

  1. sopraelevare la costruzione;
  2. ampliare la costruzione senza adottare giunti strutturali (la risposta sismica verrà modificata);
  3. modificare la destinazione d’uso incrementando i carichi globali verticali in fondazione per più del 10%;
  4. effettuare interventi strutturali che prevedano l’uso di nuovi elementi verticali che portino almeno il 50% dei carichi gravitazionali complessivi riferiti ai singoli piani.

Il progetto dovrà verificare l’intera struttura dopo l’intervento e nei casi 1, 2 e 4, per la verifica della struttura, si deve avere ζE ≥ 1,0, mentre nel caso 3 si può assumere ζE ≥ 0,80.

Attenzione che variazioni in altezza o variazioni della copertura che non comportano incrementi della superficie abitabile non si considerano sopraelevazioni e non ricadono nell’ambito dell’adeguamento sismico.

Possiamo quindi concludere che nei casi reali, stabilire quale tipo di intervento si renda necessario non è sempre immediato e richiede in taluni casi valutazioni attente con indagini sul posto.

Read 1532 times Last modified on Giovedì, 23 Agosto 2018 09:16

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